Dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023 l’INPS riconosce un importo pari a 175 euro mensile per l’assegno unico e universale ai nuclei familiari con figli con disabilità.
L’ASSEGNO E GLI IMPORTI DA MARZO 2022 A FEBBRAIO 2023
l’Istituto nazionale della previdenza sociale spiega: “Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai i nuclei familiari con figli con disabilità, infatti, il decreto-legge n. 73/2022 ha aumentato, limitatamente all’anno 2022 (periodo dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023), gli importi spettanti a titolo di assegno unico e universale per i figli disabili senza limiti di età. Tale importo, sempre limitatamente all’annualità 2022, è maggiorato, per ciascun figlio con disabilità fino al compimento di 21 anni di età, di un importo, determinato in base alla condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, pari nel massimo a 105 euro mensili. Sempre per l’annualità 2022, l’importo della maggiorazione transitoria dovuto ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità e con un ISEE non superiore a 25.000 euro (a condizione dell’effettiva percezione nel 2021 di assegni al nucleo familiare), viene incrementato di 120 euro mensili.
CONGUAGLI RETROATTIVI PER DOMANDE PRESENTATE ENTRO GIUGNO
Per le domande di AUU (Assegno unico universale) presentate entro il 30 giugno, l’adeguamento degli importi sarà conguagliato retroattivamente a partire dall’assegno di marzo 2022 e riconosciuto per il periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023. Per le domande presentate dal 1° luglio 2022, il pagamento dell’assegno è già adeguato ai nuovi importi.
DALL’1 MARZO 2023 SI TORNA A REGOLE 2021
A decorrere dal 1° marzo 2023 torneranno ad applicarsi, per i figli maggiorenni affetti da disabilità, gli importi, suddivisi per fascia di età, previsti dai commi 5 e 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021. Infine, come previsto dal citato decreto-legge n. 73/2022, sono inclusi tra i beneficiari dell’assegno unico e universale i nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne, a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Per i gradi di disabilità e le modalità di determinazione della maggiorazione transitoria è possibile consultare la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022.
Fonte www.dire.it