Caso Marcheselli, la risposta dell’assessore Nasti al question time

"Riguardo all’opportunità della partecipazione del segretario generale questa attiene ad un ambito discrezionale"

L’assessore Ada Nasti, su delega del Sindaco Matilde Celentano, ha risposto alle due interrogazioni presentate dai consiglieri Dario Bellini, Floriana Coletta, Damiano Coletta e Loretta Isotton in merito al “caso Agostino Marcheselli” in allegato a questa comunicazione.

“La nomina della commissione esaminatrice per la selezione del direttore generale del Comune di Latina – ha spiegato Nasti – è stata effettuata in ossequio al disposto dell’art.16 ter delle vigenti norme regolamentari sull’ordinamento degli uffici e dei servizi secondo il quale ‘le commissioni esaminatrici delle procedure selettive pubbliche per la copertura di posti previsti nella dotazione organica dell’ente di qualifica dirigenziale sono nominate con determinazione dirigenziale del direttore generale o, in mancanza, del segretario generale’. Quest’ultimo inciso ‘o in mancanza del segretario generale’ chiarisce la legittimità della competenza alla nomina del segretario generale. La legittimità della composizione della commissione esaminatrice al cui interno compare il segretario generale – chiarisce Nasti – è chiarita, inoltre, dal Tar Calabria e dal Tar Salerno con sentenze n.779/2005 e del 27 luglio 2011 n.1390”.

Riguardo all’opportunità della partecipazione del segretario generale “questa – chiarisce l’assessore – attiene ad un ambito discrezionale rimesso alla valutazione del segretario generale stesso il quale, nel caso di specie, ha assunto l’incarico, peraltro a titolo gratuito, ai fini collaborativi in quanto esperto degli ambiti oggetto della selezione visto che molte delle funzioni di competenza del direttore generale, in caso di mancata nomina di quest’ultimo, sono svolte proprio dal segretario. Non può ritenersi ipotizzabile nessun conflitto di interesse in quanto la situazione di conflitto di interesse si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico alla cui cura è preposto. In questo caso non c’è alcun interesse privato del segretario che possa configurarsi in contrasto con l’interesse dell’amministrazione. Quanto alla nomina degli altri componenti della commissione, anche questa è stata effettuata seguendo le disposizioni normative e regolamentari e, in particolare, dell’art.16 ter, secondo le quali il direttore generale, o in mancanza il segretario generale, può, e non deve, richiedere anche ad altre amministrazioni pubbliche ed enti di comunicare i nominativi dei candidati alla nomina di componenti della commissione esaminatrice. Nonostante l’assenza di un obbligo di richiesta ad altre amministrazioni, la stessa è stata inoltrata a 37 amministrazioni pubbliche. Sono state acquisite 7 candidature tra le quali, vista la precisata discrezionalità normativamente attribuita al segretario generale, la scelta è ricaduta su un dirigente di ruolo nonchè direttore del dipartimento 1 del Comune dell’Aquila, in possesso di comprovata esperienza curriculare nell’ambito del management pubblico. Per ciò che concerne il ruolo di presidente, la scelta è ricaduta su un presidente di sezione dei ruoli nella magistratura della Corte dei Conti in quiescenza. In questo caso la nomina è avvenuta acquisendone la disponibilità in via diretta. Infine – afferma l’assessore – è importante sottolineare che la commissione non ha il compito di scegliere il direttore generale, ma solo di selezionare la rosa dei migliori candidati tra i quali il sindaco, ai sensi dell’articolo 110 del T.U.E.L., sceglierà quello ritenuto più idoneo, data la natura fiduciaria dell’incarico”.

L’assessore Nasti, in merito alla seconda interrogazione presentata dai consiglieri Bellini, Coletta, Coletta e Isotton si è espressa chiarendo che “per interrogazione si intende la domanda rivolta dal consigliere al Sindaco o all’assessore delegato dallo stesso per ottenere informazioni circa la sussistenza o verità di un determinato fatto. Le interrogazioni – ha concluso – assolvono ad un fine conoscitivo e non a uno scopo impositivo come invece accaduto con la richiesta dei consiglieri di sospendere la procedura selettiva. Stante questo, l’interrogazione è da ritenersi inammissibile”.

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