Criticità cimitero, Codici chiede la convocazione di un tavolo congiunto

L'associazione pone nuovamente l'attenzione sulla questione delle cartelle esattoriali emesse dal Concessionario

“Come è noto, da alcuni anni Codici sta costantemente contestando le richieste di pagamento del c.d. “contributo di mantenimento” rivolte a titolari di concessioni di sepolture nel Cimitero Urbano di Latina rilasciate prima dell’entrata in vigore del Regolamento cimiteriale di cui alla Delibera di Consiglio n. 114 del 22/12/2008, ritenendole illegittime in forza delle precedenti regolamentazioni che stabilivano che le somme a ciò afferenti venissero corrisposte in uno con il costo delle concessioni d’uso, rapportandole all’intera durata delle concessioni stesse. Da qualche tempo in qua Ipogeo ricorre finanche a quella che si ritiene l’illegittima emissione di ruoli esattoriali (moltissime delle quali oggetto di ricorso dinanzi al competente Giudice di Pace) e sulla cui conformità alla legge Codici ha investito codesto Ente a mezzo pec dello scorso 3 novembre, senza ottenere la risposta richiesta: ciò appare francamente molto discutibile e Codici si riserva espressamente di segnalarlo alle competenti Autorità.

Con la presente la scrivente Associazione fa riferimento, in particolare, alla risposta di codesto Ente, alla nota prot. n. 144461/2022 dell’11/08/2022, utilizzata quale “supporto” da Ipogeo per continuare a richiedere il predetto pagamento. Com’è noto, Codici, per il motivo anzidetto, già riteneva illegittima detta richiesta e, a maggior ragione, la ritiene tale a seguito delle due note sentenze, la prima del TAR Lazio e la seconda del Consiglio di Stato, che qui si danno per conosciute e richiamate (in quanto l’Ente è stato parte di entrambi i procedimenti), entrambe sfavorevoli per il Gestore, motivo per il quale le diffide comunali mantengono inalterato il loro valore inibitorio. Da codesto Comune, invece, oggi provengono missive di contenuto a dir poco contraddittorio e, ci si lasci dire, sbalorditivo. In primo luogo codesto Comune, con la nota in argomento, afferma che il Gestore “detiene dal 2009 i fascicoli di tutti i titolari di concessioni cimiteriali e costantemente aggiorna i dati in suo possesso sulla base dei contatti diretti con l’utenza, pertanto questi Uffici non conoscono le vicende del singolo e dunque non possono esprimersi in merito”.

Tale affermazione, per la sua singolarità, appare francamente discutibile, in quanto il Gestore non potrebbe che detenere i fascicoli relativi alle concessioni successive la data dell’11.05.2009, giorno di inizio della sua gestione, una cui copia, tuttavia, non può che essere depositata agli atti comunali, come da disposizioni legislative, che si presume essere note alla Dirigente del servizio. Al contrario di quanto affermato circa l’impossibilità di esprimersi nel merito delle richieste che pervengono ai concessionari, si obietta che è preciso obbligo dell’Ente conoscere ed assumere parte attiva in ogni situazione di conflittualità insorta tra i cittadini concessionari delle sepolture ed il soggetto economico concessionario della gestione del Cimitero Urbano in forza della Convenzione Rep. 50.503 dell’11/03/2009 a rogito notaio Maciariello. Ciò in quanto è opinione di Codici che incomba sull’Ente concedente il preciso ed ineludibile obbligo di vigilanza, ai sensi del Project financing, sia sull’ordinaria gestione, sia sul rispetto degli obblighi edificatori di cui alla richiamata Convenzione ma anche sul rispetto degli obblighi derivanti dal rilascio di concessioni precedenti l’inizio della attuale Gestione, come, peraltro, riconosce la stessa ex Dirigente del Servizio, l’ing. Angelica Vagnozzi, in una missiva sulla quale ci si intratterrà poco avanti. A tal proposito si reputa opportuno richiamare, seppur implicitamente per necessaria brevità, la diffida comunale di cui alla nota prot. 170142 del 23/12/2019, nonché al richiamo contenuto nella nota medesima relativo alla inidoneità del Regolamento approvato con D.C.C. n. 114/2008 “ad incidere su rapporti instauratisi in forza di precedenti provvedimenti amministrativi” tra Comune e cittadini titolari delle concessioni d’uso delle rispettive sepolture, sia, infine, relativamente all’avvenuto esame complessivo effettuato sulla Convenzione, da cui “è emerso un significativo squilibrio dell’alea concessoria”, che, così come veniva evidenziato nella Delibera n. 577/2016 emanata dall’ANAC, avrebbe consentito il trasferimento dell’alea di rischio dal Concessionario all’Ente Concedente. A tal proposito, appare opportuno anche effettuare un breve riferimento alla nota prot. n. 34054/2020 del 25/03/2023, con la quale l’Amministrazione Comunale ha reiterato la diffida a richiedere il “versamento del canone di concessione d’uso per le sepolture i cui termini di validità risulterebbero scaduti ai sensi del Regolamento di gestione cimiteriale allegato alla proposta di project financing, nonché alle richieste di pagamento del canone cd di “mantenimento” e ad interrompere tutte le attività volte alla liberazione delle sepolture nei confronti degli utenti che rientrano nelle fattispecie sopra individuate, nelle more della auspicata individuazione di una soluzione alle attuale situazione di criticità.”  Le granitiche parole utilizzate dall’ing. Vagnozzi: “E’  pertanto inammissibile la prassi, fino ad oggi applicata da codesto concessionario, applicare i termini di un atto unilaterale (il Regolamento di gestione allegato alla proposta di project financing) temporalmente successivo al perfezionarsi delle concessioni d’uso già rilasciate dal Comune, e mai formalmente adottato dall’Ente con atto avente natura provvedimentale (essendo quindi detto Regolamento inidoneo ad incidere su rapporti instauratisi in forza di precedenti provvedimenti amministrativi). È pertanto necessario procedere alla revisione dei termini della concessione, per come integrata e modificata con l’atto aggiuntivo ai sensi degli artt. 21 e 22 della convenzione dell’11/05/2009. Inoltre,all’esito di un esame complessivo della Convezione è emerso un significativo squilibrio dell’alea concessoria  che incide sulla oggettiva legittimità della convenzione; come già segnalato anche da ANAC, peraltro, proprio su Vostra istanza, sul fatto che lo scrivente Ente – quale concedente – non può prescindere dal “prestare attenzione ad una corretta allocazione dei rischi tra privato ed amministrazione in modo da evitare il trasferimento dei rischi posti a carico del concessionario sul concedente (ANAC, del 577 del 18/5/2016).” si pretenderebbero essersi disciolte come al neve al sole: anche se ciò, ovviamente, non è ritenuto accettabile né sotto il profilo giuridico né sotto quello logico e neppure sotto quello amministrativo, in quanto la Deliberazione dell’ANAC, peraltro fatta propria dall’Ente con le missive dianzi citate, non lascia spazio a dubbi né ad interpretazioni diverse, seppure si volessero fantasiosamente diversamente sostenere. Peraltro, una diversa posizione politica dell’Ente non risulta essere stata adottata dai competenti organi, siano essi di Giunta che di Consiglio. E, tuttavia, è opportuno sottolinearlo e, ove occorresse, rammentarlo e ribadirlo, la diffida comunale prot. n. 34054/2020 del 25/03/2023 è stata oggetto di due sentenze entrambe sfavorevoli ad Ipogeo, per cui essa mantiene intatto il suo valore inibitorio nei confronti di Ipogeo Latina srl. Ebbene, sulla riavviata attività di avanzamento delle pretese economiche di Ipogeo Latina, non solo non risulta che siano state assunte iniziative di un qualche significato da parte di codesti Uffici, anzi la nota Prot. N.0144461/2022 del 11/08/2022, sembrerebbe finanche portare argomenti giustificativi a favore del gestore, sebbene inaccettabili in quanto facenti riferimento ad un semplice comunicato stampa attribuito all’allora Assessore Pietro Caschera, sulla cui fondatezza ed opportunità si nutrono gravi motivi di perplessità. Infatti, appare francamente incredibile che l’affermazione secondo cui “l’Amministrazione si è già espressa con appositi comunicati stampa rivolti all’intera cittadinanza (sul punto è possibile consultare il seguente link: https://www.comune.latina.it/2022/03/02/cimitero-le-precisazioni-dellassessore-pietro-caschera/) possa essere ritenuta in qualche modo giuridicamente ed amministrativamente valida e sufficiente a modificare atti amministrativi e giudiziali ormai ineludibilmente consolidatisi. A tal riguardo, si chiede espressamente sia all’attuale Dirigente pro-tempore competente sui servizi cimiteriali che alla dott.ssa Macrì se ritengano che un semplice comunicato stampa possa essere equiparato ad un atto amministrativo perfetto, quindi produttivo di effetti erga omnes e, come tale, assoggettabile alle tutele di legge da parte dei potenziali destinatari, i quali, dalla sua conoscenza, traggano motivi di doglianza e di timore di potenziale lesione dei propri diritti o interessi legittimi, tanto da poterlo impugnare dinanzi ai competenti Organi di Giustizia. Invece, qualora siano stati deliberati atti formali in tal senso, se ne chiede copia anche per comprendere la reale validità delle affermazioni poc’anzi attribuite all’allora Assessore Caschera, altrimenti ritenute non soltanto improvvide ma finanche fuorvianti nei confronti dell’utenza, la quale potrebbe essere stata indotta a pagare somme da Codici ritenute non dovute, in quanto già versate “una tantum” al momento del rilascio delle concessioni antecedenti il 2009 per tutta la durata delle concessioni stesse. Inoltre, si deve evidenziare la totale differenza tra la questione relativa alle richieste di pagamento del contributo di mantenimento, archiviata con la Sentenza n. 1407/2022 del Consiglio di Stato, divenuta definitiva, e la questione all’epoca ancora in corso dinanzi al TAR Lazio, conclusasi con la nota Sentenza n. 46/2023 concernente gli elenchi massivi relativi ad estumulazioni impugnati da questa Associazione unitamente ad altra Associazione ed a numerosi cittadini in quanto riesce oggettivamente incomprensibile il maldestro tentativo di confondere i due differenti argomenti, così come sembrerebbe evidente dalla lettura del testo dianzi citato. Riesce, altresì, poco credibile che la ex Responsabile del Servizio, cioè l’ing. Vagnozzi non fosse consapevole che l’art. 75 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.C.C. n. 25/2021 sia tuttora rimasto privo di effettiva efficacia in quanto non risulta che sia stato dato seguito alle disposizioni di cui all’art. 113, c. 2, del citato Regolamento, secondo cui, come costantemente evidenziato da questa Associazione,  “In un periodo massimo di mesi sei dall’entrata in vigore del presente Regolamento, i gestori dei cimiteri dovranno rimodulare le condizioni di offerta dei servizi cimiteriali in modo da recepire fattivamente il contenuto del presente Regolamento. Tali novellate disposizioni di carattere operativo e la relativa modulistica saranno sottoposte ad approvazione da parte del competente organo”: tale rimodulazione, sebbene sia trascorso ben oltre il “periodo massimo di mesi sei dall’entrata in vigore del vigente Regolamento” [maggio 2021], non risulta essere stata approvata “da parte del competente organo”. Ciò stante, alcuna pretesa economica può essere legittimamente oggi avanzata dal Gestore del Cimitero Urbano nei confronti di chicchessia ed, in particolare degli Associati a favore dei quali Codici ha più volte costantemente sollevato le descritte e ben note obiezioni. Tuttavia, il contenuto di detta missiva viene richiamato in talune risposte del Gestore alle contestazioni avanzate, utilizzandolo a proprio vantaggio per convincere i concessionari specificamente interessati della bontà e della legittimità delle proprie richieste e ciò nonostante gli esiti a sé sfavorevoli delle richiamate Sentenze TAR 121/2021 e C.d.S. n. 1407/2022, con potenziali esiti favorevoli al Gestore stesso, anche di ordine economico. Da ultimo, si fa riferimento all’invito rivolto dalla ex Dirigente a Codici: <<“a voler desistere da ulteriori defatiganti iniziative, che lungi dall’agevolare il funzionamento dell’Ente, ne ostacolano l’attività andando a ledere l’interesse della cittadinanza ad un regolare svolgimento delle attività degli Uffici, in tal modo violando il principio cristallizzato all’art. 1, comma 2-bis di quella L. n. 241/1990 che insistentemente richiamate nelle ricorrenti missive trasmesse, laddove prevede che “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede””.

A tal proposito, nel sottolineare che, al contrario, il comportamento che con la criticata missiva comunale si pretenderebbe di attribuire a Codici è, al contrario, proprio quello posto in essere da codesto Ente, in quanto, sino ad ora, non ha assunto le più volte invocate iniziative sia a tutela sia dei diritti dei titolari di concessioni d’uso che, ad avviso di Codici, della stessa immagine dell’Amministrazione comunale, non fosse altro che per il mancato richiamo alle proprie disposizioni ed alle Sentenze della G.A., le quali fanno incontrovertibilmente stato tra le parti, persino pretendendo di imputare a Codici la violazione dei principi di collaborazione e buona fede. Anzi, tale affermazione appare persino contraddittoria con ciò che si adduce a propria discolpa con la dianzi citata nota prot. n. 144461/2022 dell’11/08/2022 secondo cui il Gestore “detiene dal 2009 i fascicoli di tutti i titolari di concessioni cimiteriali e costantemente aggiorna i dati in suo possesso sulla base dei contatti diretti con l’utenza, pertanto questi Uffici non conoscono le vicende del singolo e dunque non possono esprimersi in merito”. Si spera che il mutamente del Responsabile del Servizio contribuisca a rendere più rispettosi e, soprattutto, effettivi ed efficaci i rapporti reciproci. Stante quanto sopra, Codici ritiene di dover segnalare, evidenziando i numerosi punti di criticità e finanche di contraddittorietà che hanno caratterizzato sino ad ora i rapporti tra Comune – Ipogeo Latina e cittadini concessionari, tali da richiedere un serio, approfondito e definitivo riesame sia dei rapporti convenzionali che la disamina e la risoluzione di quelle che sono, allo stato attuale le ancor più acutizzatesi cause di vertenzialità con il Gestore del Cimitero, poiché si reputa inammissibile l’atteggiamento da Codici ritenuto ignavo e quasi pilatesco che per tanti anni ha caratterizzato il comportamento di codesto Comune, consentendo che continuino ad instaurarsi controversie giurisdizionali tra Gestore e cittadini che, viceversa, potrebbero essere risolte con la dovuta ragionevolezza e, soprattutto, con l’assunzione delle dovute iniziative da parte di codesto Ente. Richiamando i perentori termini di legge, si resta in attesa di formale riscontro da parte dei destinatari della presente, soprattutto da parte della dott.ssa Alessandra Macrì, investita direttamente della questione in base alle funzioni rivestite. Alla politica destinataria della presente si rinnova la richiesta di tempestiva convocazione del tavolo congiunto Comune – Ipogeo Latina srl – Associazioni dei Consumatori, del quale Codici chiede sin d’ora di essere convocato a far parte. Nel deve confidare che il cambio del Responsabile del Servizio, così come risulterebbe essere stato effettuato, comporti una nuova e diversa modalità di approccio alla questione, si resta in attesa di riscontro”. Lo afferma in una nota Antonio Bottoni, responsabile provinciale di Codici.

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