Con grande soddisfazione comunichiamo che, con sentenza n. 7209/2024 oggi depositata, il Consiglio di Stato ha definito il giudizio incardinato da CSA contro FRZ, avente ad oggetto la decisione di FRZ del 2023 di non fare trattare più da CSA i propri rifiuti indifferenziati, dichiarando in parte inammissibile ed in parte infondato l’appello proposto da CSA, accogliendo tutte le eccezioni e deduzioni di FRZ, patrocinata dall’avv. Vittorina Teofilatto e statuendo la correttezza, sotto tutti i profili, della decisione assunta a suo tempo da FRZ.
Lo dichiara in un comunicato la FRZ.
Con questa sentenza è stata posta la parola fine non solo al giudizio, ma anche alla vergognosa campagna mediatica portata avanti da alcuni giornali e giornalisti locali contro FRZ e il suo amministratore unico e a favore delle ragioni di CSA e delle esternazioni di alcuni consiglieri comunali, sia avversando in tutti i modi la decisione assunta da FRZ, sia sottacendo tutti i buoni risultati ottenuti da FRZ nella gestione dei rifiuti.
Con questo comunicato stampa, si intende ringraziare il Sindaco di Formia, la Giunta e i consiglieri comunali che hanno sostenuto FRZ e l’avv. Vittorina Teofilatto, che, lavorando in silenzio e in maniera proficua, ne ha difeso le ragioni.
Sulla sentenza
Per chi intende approfondire la notizia, con la predetta sentenza, il Consiglio di Stato, con riferimento ai motivi di appello di CSA, ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità dell’appello, atteso che non era stata impugnata la parte di decisione, con la quale il TAR Latina aveva rilevato che da anni FRZ faceva trattare a CSA il rifiuto indifferenziato senza alcun titolo idoneo, essendo il contratto scaduto da molti anni (tal che CSA non poteva pretendere la reviviscenza del contratto) e non poteva nemmeno pretendere l’affidamento ex novo non avendo un impianto dotato di biocelle.
Il Consiglio di Stato ha altresì confermato la correttezza della decisione di FRZ di non conferire più i rifiuti indifferenziati a CSA, in quanto dotata solo di un impianto TM in coerenza con i principi della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 15/10/2014 C-323/13; ha rilevato che le analisi merceologiche effettuate da FRZ confermavano la correttezza di tale decisione, in conformità a quanto anche statuito dal TAR Latina; rilevato infine l’inattendibilità delle analisi merceologiche prodotte da CSA in giudizio sotto svariati profili, comunque sottolineando che spettava a FRZ e non a CSA di provvedere alla classificazione e caratterizzazione del proprio rifiuto indifferenziato e di individuare l’impianto più idoneo a trattarlo.