Una sala giochi di Fiumicino, in provincia di Roma, dovrà chiudere dopo che la proprietà è stata oggetto di “subingresso”. A stabiliro, riporta Agipronews, è la sentenza la Seconda Sezione Bis del Tar Lazio, che ha respinto il ricorso della nuova proprietaria della sala contro l’ordinanza del Comune che, a seguito della richiesta di licenza per la gestione della sala giochi, ha rilevato l’eccessiva vicinanza del locale a un luogo sensibile. Secondo la legge regionale del 2013, infatti, non è possibile aprire una sala giochi a meno di 250 metri da luoghi come chiese, scuole, centri ricreativi o ospedali. La ricorrente ha definito illecito tale provvedimento: il locale esisteva già prima dell’entrata in vigore della legge e si è trattato di un caso di subingresso e cessione di proprietà, che dovrebbe esentare dall’applicazione delle norme sul distanziometro. Tuttavia, nota il Tribunale Amministrativo, il Comune di Fiumicino ha agito correttamente: pur essendo effettivamente stato completato l’iter di subentro ad una proprietà precedente, ad ottobre 2023 è pervenuta una domanda per “l’installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito”, dunque finalizzata ad una “nuova autorizzazione” perciò, sulla base di questo presupposto, “ritiene ad essa applicabile il limite di distanza previsto”. A maggior, ragione, ricorda il Tar, “le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse”. Per queste ragioni, il ricorso è stato respinto.