I fatti di cronaca dell’ultimo periodo, di esplosioni a causa del GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) e che hanno interessato anche il territorio della Provincia di Latina, hanno richiamato l’attenzione sulla pericolosità di tale gas, dovuta alle caratteristiche fisiche dello stesso. Il GPL è un gas infiammabile che ha una densità, relativa all’aria, maggiore, per cui, in caso di fuoriuscite non controllate, tende a stratificare al suolo, risultando difficoltosa la dispersione. A causa di ciò, le condizioni per la formazione di una miscela esplosiva GPL-aria sono facilmente realizzabili, e di conseguenza in presenza di innesco, possono verificarsi eventi catastrofici.
Tra le misure di prevenzione, volte a ridurre il livello di rischio della formazione di miscele esplosive, sono da annoverare il rispetto delle regole tecniche per l’installazione dei depositi di GPL, in serbatoi o bombole, la realizzazione degli impianti di distribuzione del gas in conformità delle norme di buona tecnica e la corretta manutenzione, nonché i controlli periodici dei depositi e degli impianti medesimi.
A tal fine, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato nel tempo più disposizioni per regolamentare l’installazione dei depositi di GPL e la certificazione per la manutenzione degli stessi. Nello specifico, con lettera circolare N. 2720 del 07.04.2009, è stato ribadito che le aziende distributrici di GPL assicurino i servizi di installazione e di manutenzione (con cadenza annuale) dei serbatoi riforniti, rilasciando apposita certificazione, come previsto dal D.Lgs. n. 32 del 11.02.1998 e smi. Per quanto concerne il profilo di “abilitazione alla firma della suddetta certificazione di manutenzione, lo stesso D.Lgs. 32/98 individua nella Azienda distributrice il soggetto abilitato, prevedendo anche che gli utenti possano richiedere la medesima certificazione a uno dei soggetti previsti dalla Legge n. 46/90 (DM 37/08).
A ciò è da aggiungere che, per depositi di GPL in serbatoi fissi con capacità geometrica maggiore o uguale a mc 0.3, ovvero in recipienti mobili (bombole) per quantitativi superiori o uguali a 75 kg, vanno adempiuti i procedimenti di prevenzione incendi previsti dal DPR 151/2011 e prodotta la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) allo scrivente Comando, con le modalità previste dal DM 07.08.2012, per l’esercizio ai fini antincendio.
A tal proposito, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con lettera circolare N. 1155 del 02.11.2006, ha precisato che in presenza di contratto di comodato, viene richiesto alla ditta distributrice di GPL, l’impegno ad effettuare i rifornimenti previa verifica non solo della corretta manutenzione del serbatoio e della funzionalità dei relativi dispositivi accessori, ma anche del possesso, da parte del titolare dell’attività, della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.
Infine, tutti gli impianti di riscaldamento e di cottura dei cibi alimentati a GPL a servizio degli edifici devono essere progettati, realizzati e mantenuti a regola d’arte in conformità alle norme tecniche applicabili e certificati dalle ditte abilitate ai sensi del DM 37/08, mediante il rilascio della Dichiarazione di Conformità (DI.CO) corredata degli allegati obbligatori, fra i quali non deve mai mancare il manuale di uso e manutenzione dell’installazione tecnica certificata.
Per quanto sopra si ritiene opportuno che i SUAP e gli uffici tecnici dei comuni in indirizzo si facciano promotori delle presenti indicazioni sul territorio di competenza e, nel contempo si sensibilizzano le aziende distributrici del GPL a non rifornire i serbatoi, in assenza di SCIA ai sensi del DPR 151/2011, in corso di validità, e/o in mancanza della certificazione di manutenzione o con certificazione scaduta.
Questo Comando si rende disponibile, qualora ritenuto utile, a momenti di confronto o informativi.