Superbonus, Caf Cia chiarisce: “Cessione e sconto possibile se già autorizzati”

Il cittadino deve avere la giusta informazione, altrimenti le preoccupazioni si allargano a macchia d’olio anche quando non ve ne è bisogno

«C’è molta preoccupazione tra i contribuenti rispetto alle novità per il superbonus introdotte del recente decreto. Occorre far chiarezza perché non tutti ne saranno coinvolti. Chi, ad esempio, ha già in corso i lavori che rientrano nelle diverse misure di intervento edilizio beneficiarie delle agevolazioni fiscali e dei meccanismi di cessione/sconto in fattura del credito corrispondente, non ha nulla da temere. Il cittadino deve avere la giusta informazione, altrimenti le preoccupazioni si allargano a macchia d’olio anche quando non ve ne è bisogno.

Va chiarito come a decorrere dal 17 febbraio, in relazione agli interventi di: 
a) recupero del patrimonio edilizio;
b) efficientamento energetico degli edifici;
c) adozione di misure antisismiche; 
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
e) installazione di impianti fotovoltaici;
f)  installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
g) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche;
non è più consentito lo sconto in fattura o la cessione del credito

Possono comunque fruire delle medesime opzioni (sconto in fattura e cessione del credito), gli interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico ed installazione delle colonnine di ricarica di veicoli elettrici, iniziati o da iniziare, che alla data del 17 febbraio si trovano nelle sottoelencate condizioni:
a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
b) per gli interventi effettuati dai condomìni, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. 
Gli interventi che non rientrano tra quelli inerenti l’efficientamento energetico, il sisma bonus, l’installazione di impianti fotovoltaici e l’installazione delle colonnine di ricarica di veicoli elettrici, iniziati o da iniziare, che alla data del 17 febbraio si trovano nelle sottoelencate condizioni, continuano a beneficiare della cessione del credito e dello sconto in fattura se: 
a) risulti presentata, se necessario, la richiesta del titolo abilitativo; 
b) per gli interventi per i quali è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori; 
c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare, ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile, nel caso di acquisto di unità immobiliari. 

Le altre disposizioni del decreto, composto di soli tre articoli, riguardano l’impossibilità per gli enti locali di acquistare i crediti edilizi e l’assai importante discarico di responsabilità dell’acquirente i crediti in commento o dell’impresa che ha applicato lo sconto in fattura, nell’ipotesi in cui si sia atteggiata in buona fede e che sia in possesso di documentazione specificatamente prevista nel decreto stesso (titoli edilizi, notifica alla Asl, prove foto e video dell’esecuzione dei lavori, visure catastali, visto di conformità, asseverazioni». Lo spiega in una nota il presidente di Caf Cia, Nicola Antonio Sichetti.

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